Regolamento›Titolo XI
Art. 130
In vigore dal 1 gen 1910
Gli strumenti menzionati nel presente titolo sono presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio metrico dell'Ufficio centrale.
Le spese pel trasporto e quelle della corrispondenza che fossero necessarie sono a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimangono anche i guasti che avvenissero durante il trasporto.
Eseguita la verificazione, l'Ufficio centrale restituisce gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli con la nota dei diritti da riscuotere.
L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc., viene pagato dai presentatori all'atto in cui ricevono gli strumenti.
In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza tolta da registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come è detto all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-130