Regolamento›Titolo XII
Art. 132
In vigore dal 1 gen 1910
I diritti di verificazione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, quelli di verificazione dei misuratori dei gas, dei manometri campioni, dei termometri, degli alcoolometri, quali del saggio e marchio dei metalli preziosi ed in generale quelli contemplati dal testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1800; n. 7088 (serie 3ª), dalla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e dal presente regolamento in esecuzione delle leggi sopracitate, sono riscossi mediante una o più marche da bollo doppie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-132