RegolamentoTitolo XII

Art. 135

In vigore dal 1 gen 1910
Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro. In tale prospetto deve altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualità e la quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comunee l'epoca in cui avrà luogo la verificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-135

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Art. 135 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo