Regolamento›Titolo XII
Art. 135
In vigore dal 1 gen 1910
Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro.
In tale prospetto deve altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualità e la quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comunee l'epoca in cui avrà luogo la verificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-135