Art. 122
RegolamentoTitolo XI

Art. 122

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In vigore dal 1 gen 1910
I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado e le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.
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