Art. 125
RegolamentoTitolo XI

Art. 125

125 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze: a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado, della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza, è di 0°,4 in più od in meno; b) se la scala alcoolometrica è suddivisa oltre il mezzo grado la tolleranza è di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-125