Regolamento›Titolo XII
Art. 133
133 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia.
Tutte le singole marche devono essere, volta per volta, annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-133