Regolamento›Titolo XIII
Art. 145
In vigore dal 1 gen 1910
Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano, ciascuno secondo il proprio ufficio, affinché negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunzi, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure siano espressi nel sistema metrico decimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-145