Regolamento›Titolo XIV
Art. 151
In vigore dal 1 gen 1910
Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture, prima di istruire procedimento penale, inviano i verbali al verificatore, perché informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-151