Regolamento›Titolo XIV
Art. 154
In vigore dal 1 gen 1910
La decisione del prefetto o del sotto prefetto, colla quale vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio di cui all'.
Il prefetto od il sottoprefetto comunica la sua decisione anche al verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.
Il verificatore, eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-154