Regolamento›Titolo XIV
Art. 159
In vigore dal 1 gen 1910
Gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas, sequestrati nei casi previsti nell' e nell', nn. 1, 2, 5, 6, sono, dopo la sentenza o la decisione del prefetto o del sottoprefetto, spediti dalla cancelleria del tribunale o delle preture al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituite ai loro proprietari, previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.
Gli strumenti che siano riconosciuti difettosi, sono restituiti al proprietario con l'obbligo di ripararli e ripresentarli alla verificazione nel tempo prescritto dal verificatore.
Se gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, sono dal verificatore dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, aftinchè essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-159