RegolamentoTitolo XIV

Art. 158

In vigore dal 1 gen 1910
Per eseguire il sequestro il verificatore richiede, per mezzo dei prefetti o sottoprefetti, od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria. I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorità giudiziaria pel procedimento penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-158

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