Regolamento›Titolo XIV
Art. 158
In vigore dal 1 gen 1910
Per eseguire il sequestro il verificatore richiede, per mezzo dei prefetti o sottoprefetti, od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.
I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorità giudiziaria pel procedimento penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-158