Regolamento›Titolo XIV
Art. 162
In vigore dal 1 gen 1910
Alla fine di ogni anno il prefetto o sottoprefetto, dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la deformazione di quelli e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi fa procedere alla vendita in conformità delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato dandone avviso all'intendenza di finanza.
La deformazione e la distruzione, di cui è detto più sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-162