Regolamento›Titolo XII
Art. 139-ter
In vigore dal 22 feb 1924
Agli ufficiali metrici incaricati di compiere il giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno corrisposte le stesse indennità indiciate negli articoli precedenti.
Però l'indennità di cui al comma c) dell' sarà di 4/5, anziché di 3/5 dell'ordinaria indennità di missione.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
- Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-139-ter