RegolamentoTitolo XII

Art. 139-bis

In vigore dal 22 feb 1924
Per l'impianto di uffici temporanei di verificazione periodica nelle frazioni o borgate dei Comuni, ai sensi dell' o dovunque ne sia autorizzata l'istituzione in via straordinaria per conto dei Comuni o dello Stato, i Municipi, o l'Amministrazione metrica, in quest'ultimo caso, corrisponderanno, agli ufficiali metrici, quanto segue: a) l'indennità giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni stabiliti per la verificazione e per quelli eventualmente impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente; b) le indennità ordinarie di viaggio per il percorso dalle località ove venne istituito, a norma dell'itinerario, il precedente Ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso, quando ciò sia necessario per il normale svolgimento del giro, ovvero da e per l'Ufficio permanente, se occorra, indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere da siffatto Ufficio e restituirvisi; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del materiale sul percorso di cui al comma precedente, semprechè le Amministrazioni comunali, avvertitene tempestivamente, non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto stesso, quando esso sia a loro carico.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
  • Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-139-bis

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