Art. 3

In vigore dal 1 gen 1910
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approverà apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-rd-3

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