Art. 1

In vigore dal 1 gen 1910
VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo; Visto il R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure; Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatoria dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-rd-1

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