Regolamento›Titolo XIV
Art. 157
In vigore dal 1 gen 1910
Si devono sequestrare inoltre:
1° gli strumenti metrici esposti in vendita, venduti o usati, in commercio senza il bollo di verificazione prima;
2° i misuratori dei gas in esercizio mancanti dei bolli di verificazione, di cui è detto al n. 4 dell';
3° gli strumenti di cui è detto al n. 5 dell'articolo medesimo;
4° gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas di cui è detto al n. 11 dell'articolo medesimo;
5° gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo;
6° gli strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-157