Art. 43

In vigore dal 8 dic 1986
1. La direttiva 83/349/CEE si applica fatti salvi l' della presente direttiva e il paragrafo 2 del presente articolo. 2. a) Gli della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili. b) Gli Stati membri possono assoggettare l'applicazione dell' della direttiva 83/349/CEE alle seguenti condizioni supplementari: - l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa esentata; questa dichiarazione forma oggetto di pubblicità nei conti dell'impresa esentata; - l'impresa madre è un ente creditizio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva. c) Le informazioni di cui all', paragrafo 2, primi due trattini, della direttiva 83/349/CEE, relative: - all'importo delle immobilizzazioni, - all'importo netto del volume d'affari, sono sostituite dalle informazioni relative al risultato globale delle voci 1, 3, 4, 6, e 7 dell' o delle voci B1, B2, B3, B4 e B7 dell' della presente direttiva. d) Qualora, in seguito all' applicazione dell', paragrafo 3, lettera c), della direttiva 83/349/CEE un'impresa figlia che sia un ente creditizio non sia inclusa nei conti consolidati, ma le sue azioni siano temporaneamente detenute per un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al suo risanamento o salvataggio, i conti annuali di detta impresa sono acclusi ai conti consolidati fornendo, nell'allegato agli stessi informazioni supplementari sulla natura e sui termini dell'operazione di assistenza finanziaria. e) Uno Stato membro può applicare l' della direttiva 83/349/CEE anche a due o più istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all', paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che essa sia stata stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. f) L', della direttiva 83/349/CEE, eccettuato il paragrafo 2, si applica con riserva della disposizione seguente: qualora l'impresa madre sia un ente creditizio e una o più imprese figlie da consolidare non abbiano tale forma, dette imprese figlie non possono essere escluse dal consolidamento nel caso in cui la loro attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe. g) Per la struttura dei conti consolidati: - si applicano gli , da 5 a 26 e da 29 a 34 della presente direttiva; - il riferimento all', paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, contenuto nell' della direttiva 83/349/CEE, si applica agli elementi dell'attivo considerati come immobilizzazioni ai sensi dell' della presente direttiva. h) Per il contenuto dell'allegato dei conti consolidati, si applica l' della direttiva 83/349/CEE, fatte salve le disposizioni degli della presente direttiva. SEZIONE 10 PUBBLICITÀ
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Art. 43 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo