Art. 39
In vigore dal 8 dic 1986
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo espressi in valuta estera devono essere convertiti al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura del bilancio. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che gli elementi dell'attivo da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e i beni materiali e immateriali né coperti né specificamente coperti sul mercato a pronti o su quello a termine siano convertiti al tasso di cambio valido alla data del loro acquisto.
2. Le operazioni a termine in valuta estera e le operazioni di cambio a pronti non ancora maturate devono essere convertite al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura del bilancio.
Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere che le operazioni a termine siano convertite al tasso di cambio a termine valido alla data di chiusura del bilancio.
3. Fatto salvo l', punto 3, la differenza tra il valore contabile degli elementi dell'attivo, del passivo e delle operazioni a termine, da un lato, e l'importo che si ottiene dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2, dall'altro, deve essere inclusa nel conto profitti e perdite. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o autorizzare che la differenza risultante dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2 sia inclusa, in tutto o in parte, in riserve non disponibili per la distribuzione, qualora essa risulti dai valori dello stato partimoniale da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e ai beni materiali e immateriali, nonché da operazioni effettuate per coprire detti valori.
4. Gli Stati membri possono prevedere che le differenze positive di conversione che derivano da operazioni a termine, da valori dello stato partimoniale o da debiti non coperti o non specificamente coperti da altre operazioni a termine, da valori dello stato patrimoniale o da debiti non siano incluse nel conto profitti e perdite.
5. Qualora si applichi un metodo di cui all'articolo 59 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono prevedere che le differenze di conversione siano contabilizzate direttamente, in tutto o in parte, come riserva. Le differenze di conversione, positive e negative che essi hanno portato alle riserve devono essere indicate separatamente nel bilancio o nell'allegato.
6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le differenze di conversione risultanti dal consolidamento o dalla riconversione del partimonio netto di un'impresa collegata, esistente all'inizio di un periodo contabile, o la quota del patrimonio netto di un'impresa partecipata, esistente all'inizio di un periodo contabile, siano incluse in tutto o in parte nelle riserve consolidate, come pure le differenze di conversione risultanti dalle operazioni effettuate per coprire detto capitale e dette riserve.
7. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che i proventi e gli oneri delle imprese collegate e delle imprese partecipate siano convertiti ai corsi medi in vigore nel periodo contabile.
SEZIONE 8
CONTENUTO DELL'ALLEGATO
Storico versioni
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