Art. 45

In vigore dal 8 dic 1986
Uno Stato membro può non applicare l', paragrafo 1, lettera b) punto iii), della direttiva 84/253/CEE (2) alle casse di risparmio pubbliche qualora il controllo legale dei documenti di tali enti di cui all', paragrafo 1, di detta direttiva sia riservato a una società di revisione esistente per le casse di risparmio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, il cui responsabile soddisfi almeno alle condizioni fissate dagli articoli da 3 a 9 della direttiva 84/253/CEE. (2) GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20. SEZIONE 12 DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 45 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo