Art. 2

1. Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano:

In vigore dal 8 dic 1986
a) agli enti creditizi ai sensi dell', primo trattino, della direttiva 77/780/CEE che siano società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato; b) agli enti finanziari aventi una delle forme guiridiche previste dall', paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE che ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo non siano sottoposti a detta direttiva. Ai sensi della presente direttiva, la nozione di ente creditizio riguarda altresì gli enti finanziari a meno che il contesto non preveda diversamente. 2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva: a) agli enti creditizi contemplati dall', paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE; b) agli enti creditizi di uno Stato membro che, nella maniera definita all', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale in questo stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere ripreso nei conti consolidati corredati da una relazione annua, redatti, controllati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva; c) ai seguenti enti creditizi: - in Grecia: agli enti ETEBA (Banca nazionale d'investimento per lo sviluppo industriale) e ÔñUEðaaaeá AAðaaíaeýóaaùí (Banca d'investimento); - in Irlanda: alle "Industrial and Provident Societies"; - nel Regno Unito: alle "Friendly Societies" ed alle "Industrial and Provident Societies". 4. Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono, fino a coordinamento ulteriore: a) per gli enti creditizi di cui all'articolo, 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non abbiano la forma di una delle società di cui all', paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, prevedere regole che deroghino alla presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della forma giuridica di questi enti; b) per gli istituti di credito speciali prevedere regole che deroghino alle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della natura particolare della loro attività. Le deroghe possono riguardare esclusivamente lo schema, la nomenclatura, la terminologia ed il contenuto delle voci dello stato partimoniale e del conto profitti e perdite e non possono comportare che gli enti in questione forniscano meno informazioni nei conti annuali di quelle fornite dagli altri enti cui si applica la presente direttiva. Gli Stati membri rendono noti alla Commissione gli enti creditizi in questione, se del caso per categoria, entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del termine menzionato all', paragrafo 2. Essi informano la Commissione delle disposizioni in deroga previste a questo titolo. Il regime derogatorio sarà oggetto di un riesame al più tardi entro dieci anni, a partire dalla notifica della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenterà le opportune proposte. Essa presenterà inoltre una relazione provvisoria entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. SEZIONE 2 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO PROFITTI E PERDITE
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