Art. 42
In vigore dal 8 dic 1986
1. Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, gli enti creditizi redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.
2. Nella misura in cui uno Stato membro non abbia fatto ricorso all' della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 del presente articolo si applica altresì alla imprese madri aventi come unico oggetto la presa di partecipazioni presso imprese figlie, nonchè la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni allorchè le imprese figlie sono esclusivamente o principalmente enti creditizi.
Storico versioni
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