Art. 36

In vigore dal 8 dic 1986
1. Qualora i valori negoziabili non aventi carattere di immobilizzi finanziari siano iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di acquisto, gli enti creditizi indicano nell'allegato la differenza tra questo valore e il valore superiore del mercato alla data di chiusura del bilancio. 2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere o prescrivere che questi valori negoziabili siano iscritti nello stato patrimoniale al loro valore superiore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La differenza tra il valore di acquisto e il valore superiore di mercato è indicata nell'allegato.
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Art. 36 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo