Art. 33

Articolo 27, voci 11 e 12 (presentazione verticale)

In vigore dal 8 dic 1986
e , voci A 7 e B 5 (presentazione orizzontale) Rettifiche di valore su crediti, nonché accantonamenti per passività eventuali e per impegni e Riprese di valore derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché su accantonamenti per passività eventuali e per impegni 1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore apportate ai crediti figuranti alle voci 3 e 4 dell'attivo e gli accantonamenti per passività eventuali e per impegni relativi alle operazioni di credito figuranti alle voci 1 e 2 fuori bilancio, e dall'altro, i proventi derivanti dal recupero di crediti già ammortizzati, nonché dalla ripresa di valore derivante da rettifiche e accantonamenti effettuati in precedenza. 2. Negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all', questa voce comprende inoltre il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo non aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all', paragrafo 2, e non incluse nel portafoglio per negoziazione, nonché le rettifiche di valore e le riprese di valore derivanti da tali titoli, tenendo conto, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, della differenza risultante dall'applicazione di questo articolo. La denominazione di questa posta viene modificata in corrispondenza. 3. Gli Stati membri possono autorizzare compensazioni fra gli oneri e i proventi compresi in queste voci in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere). 4. Le rettifiche di valore su crediti verso gli enti creditizi, verso clienti, verso imprese con le quali l'entre creditizio ha un legame di partecipazione e verso imprese collegate vanno suddivise nell'allegato qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 3.
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Articolo 27, voci 11 e 12 (presentazione verticale) (Art. 33 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo