Art. 37
In vigore dal 8 dic 1986
1. Ai fini delle valutazioni dei crediti, delle obbligazioni, delle azioni e degli altri titoli a reddito variabile che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, detenuti dagli enti creditizi, si applica l' della direttiva 78/660/CEE.
2.Tuttavia, fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono permettere che:
a) i crediti verso enti creditizi e verso la clientela (voci 3 e 4 dell'attivo) nonché le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli a reddito variabile contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all', paragrafo 2, e non inclusi nel portafoglio commerciale siano iscritti per un importo inferiore a quello che risulta dall'applicazione dell', paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, qualora ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie. Lo scarto tra detti due importi non può superare il 4% dell'importo totale degli attivi summenzionati, previa applicazione del suddetto ;
b) la valutazione all'importo inferiore ottenuta applicando la lettera a) sia mantenuta fino a quando l'ente creditizio decida di correggerla;
c) qualora uno Stato membro ricorra alla possibilità di cui alla lettera a), non siano applicati l', paragrafo 1, della presente direttiva e l', paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE.
1. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all' devono permettere, mentre gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà possono permettere, la creazione, nel passivo dello stato patrimoniale, di una voce 6 bis denominata "fondo per rischi bancari generali". Questa voce comprende gli importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie.
2. Il saldo delle dotazioni del "fondo per rischi bancari generali" deve risultare distintamente nel conto profiti e perdite.
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