Art. 40
In vigore dal 8 dic 1986
1. È applicabile l', paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo l' della presente direttiva e le disposizioni che seguono.
2. Oltre alle indicazioni prescritte dall', paragrafo 1, punto 5, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi forniscono le seguenti indicazioni relative alla voce 8 del passivo ("Passività subordinate"):
a) per ogni assunzione di prestito che superi il 10% dell'importo complessivo delle passività subordinate:
i) l'importo del prestito assunto, la moneta in cui è espresso, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se si tratta di un'emissione perpetua;
ii) eventuali circostanze nelle quali è previsto um rimborso anticipato;
iii) i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passività subordinata in capitale o altra forma di passività, e i termini di tali disposizioni;
b) per quanto riguarda gli altri prestiti, in meniera globale le madalità che li disciplinano.
3. a) In sostituzione delle informazioni prescritte dall', paragrafo 1, punto 6, della direttiva 78/660/CEE,gli enti creditizi devono indicare nell'allegato, separatamente per ognuna delle voci e sottovoci 3 b) e 4 dell'attivo e 1 b) 2 a) 2 b) bb) e 3 b) del passivo, l'importo di questi crediti e di questi debiti suddivisi conformemente alla loro durata residua nel modo seguente:
- fino a tre mesi,
- da oltre tre mesi ad un anno,
- da oltre un anno a cinque anni,
- oltre cinque anni.
Per la voce 4 dell'attivo si deve inoltre indicare l'ammontare dei crediti di durata indeterminata.
Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la durata residua è il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la data di scadenza di ogni versamento.
Tuttavia, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'indicazione delle voci dell'attivo e del passivo di cui al presente articolo in base alla durata contrattuale o al periodo di preavviso originariamente stabiliti. Essi esigono quindi che nel caso di crediti non rappresentati di titoli, se un ente creditizio subentra in un prestito già esistente, esso classifichi quest'ultimo in base alla durata residua calcolata alla data dell'intervento. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la durata contrattuale di un prestito è il periodo compreso fra la data del primo utilizzo dei fondi e la data del rimborso. Si considera periodo di preavviso quello compreso fra la data in cui il preavviso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Per i crediti e i debiti rimborsabili con pagamenti periodici, la durata contrattuale è il periodo compreso fra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso. Gli enti creditizi indicano inoltre per le voci dello stato patrimoniale di cui alla presente lettera l'importo degli elementi di attivo e di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.
b) Gli enti creditizi devono indicare per la voce 5 dell'attivo (obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso in portafoglio) nonché per la sottovoce 3 a) del passivo (effetti e obbligazioni proprie in circolazione) l'importo degli elementi di attivo o di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.
c) Gli Stati membri possono prevedere che le indicazioni di cui alle lettere a) e b) figurino nello stato partimoniale.
d) Gli enti creditizi forniscono infine informazioni sulle attività da essi costituite in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi (comprese le passività eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o voce fuori bilancio, l'importo totale delle attività in questione.
4. Gli enti creditizi che devono iscrivere nelle voci fuori bilancio le indicazioni di cui all', paragrafo 1, punto 7, della direttiva 78/660/CEE non sono tenuti a riportarle nell'allegato.
5. In sostituzione delle indicazioni prescritte dall', paragrafo 1, punto 8, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi devono indicare nell'allegato la ripartizione dei proventi relativi alle voci 1, 3, 4, 6 e 7 dell' o alle voci B 1, B 2, B 3, B 4 e B 7 dell', per mercato geografico, qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'ente creditizio tali mercati differiscano tra loro considerevolmente. Viene applicato l', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.
6. Il rinvio di cui all', paragrafo 1, punto 9, della direttiva 78/660/CEE all', voce 6, equivale al rinvio all', voce 8, o all', voce A 4, della presente direttiva.
7. In deroga all', paragrafo 1, punto 13, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi sono tenuti ad indicare unicamente gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri dei rispettivi organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo. Queste informazioni devono essere fornite glibalmente per ogni categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:635:oj#art-40