Art. 41
In vigore dal 8 dic 1986
1. le indicazioni prescritte dall', paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE devono essere fornite per gli elementi di attivo considerati come immobilizzi ai sensi dell' della presente direttiva. L'obbligo di indicare separatamente le correzioni di valore non si applica tuttavia al caso in cui uno Stato membro abbia autorizzato una compensazione tra le correzioni di valore ai sensi dell', paragrafo 2, della presente direttiva. In questo caso le correzioni di valore possono essere raggruppate con altre voci.
2. Gli Stati membri prescrivono agli enti creditizi di fornire inoltre nell'allegato le seguenti indicazioni:
a) la ripartizione dei valori negoziabili, riportati nelle voci da 5 ad 8 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa;
b) la ripartizione dei valori negoziabili riportati nelle voci 5 et 6 dell'attivo in valori considerati o non considerati immobilizzi finanziari a norma dell', nonché il criterio adottato per distinguere le due categorie di valori negoziabili;
c) gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale;
d) la ripartizione delle voci 13 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 10 e 18 (presentazione verticale) o A 6 e A 11 (presentazione orizzontale) e delle voci 7 e 17 (presentazione verticale) o B 7 e B 9 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che le compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;
e) gli oneri versati per passività subordinate dall'ente creditizio nel corso dell'esercizio;
f) il fatto che un ente creditizio presti servizi di gestione o di intermediazione a terzi, se l'entità di questo tipo di affari sia rilevante rispetto al complesso delle attività dell'ente;
g) l'importo globale degli elementi d'attivo e degli elementi di passivo espressi in monete straniere, convertito nella quale sono redatti i bilanci;
h) l'indicazione dei tipi di operazioni a termine in essere alla data di chiusura del bilancio, precisando segnatamente per ciascun tipo di operazione se una parte significativa delle medesime è stata avviata per coprire gli effetti delle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato e se una significativa parte delle stesse rappresenta operazioni commerciali. Questi tipi di operazioni comprendono tutte quelle per le quali i proventi o gli oneri devono essere inclusi a norma dell', voce 6, dell', voce A 3 o B 4, dell', punto 3, ad esempio su divise, metalli preziosi, valori mobiliari, certificati di deposito e merci.
SEZIONE 9
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTI CONSOLIDATI
Storico versioni
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