Art. 34

Articolo 27, voci 13 e 14 (presentazione verticale)

In vigore dal 8 dic 1986
e , voci A 8, B 5 (presentazione orizzontale) Rettifiche di valore su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate e Riprese derivanti da rettifiche di valore aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie su valori mobiliari, nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate 1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore relative ad elementi figuranti alle voci da 5 ad 8 dell'attivo e, dall'altro, i proventi per riprese derivanti da rettifiche di valore effettuate anteriormente, nella misura in cui oneri e proventi riguardano immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all', paragrafo 2, a partecipazioni e a partecipazioni in imprese collegate. 2. Gli Stati membri possono aurorizzare compensazioni tra gli oneri ed i proventi che rientrano in queste voci, in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere). 3. Le rettifiche di valore su questi valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate vanno suddivise nell'allegato, qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 2. SEZIONE 7 RECOLE DI VALUTAZIONE
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Articolo 27, voci 13 e 14 (presentazione verticale) (Art. 34 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo