Art. 31
Articolo 27, voci 4 e 5 (presentazione verticale)
In vigore dal 8 dic 1986
e
, voci A 2 e B 3 (presentazione orizzontale)
Proventi ed oneri per commissioni
Per proventi od oneri per commissioni, si intendono - fatto salvo l' - i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi prestati da terzi, in particolare:
- le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titolo per conto terzi,
- le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,
- le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita a l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,
- le commisssioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.
Storico versioni
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