Art. 31

Articolo 27, voci 4 e 5 (presentazione verticale)

In vigore dal 8 dic 1986
e , voci A 2 e B 3 (presentazione orizzontale) Proventi ed oneri per commissioni Per proventi od oneri per commissioni, si intendono - fatto salvo l' - i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi prestati da terzi, in particolare: - le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titolo per conto terzi, - le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli, - le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita a l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi, - le commisssioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Articolo 27, voci 4 e 5 (presentazione verticale) (Art. 31 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo