Art. 26

In vigore dal 8 dic 1986
Per la presentazione del conto profitti e perdite gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o i due schemi di cui agli . Se uno Stato prevede entrambi gli schemi, può lasciare alle imprese la scelta tra i due schemi.
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Art. 26 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo