Art. 21
Passivo: voce 8 - Passività subordinate
In vigore dal 8 dic 1986
Se, per contratto, in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, determinati debiti, rappresentati o no da un titolo, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, questi debiti devono figurare nella voce 8 del passivo.
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