Art. 23
Passivo: voce 11 - Riserve
In vigore dal 8 dic 1986
Questa voce comprende tutti i tipi di riserve previsti dall' della direttiva 78/660/CEE nel punto A IV del passivo, secondo le definizioni in esso contenute. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere altri tipi di riserve, qualora essi risultino necessari per gli enti creditizi aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.
Le riserve di cui al primo comma devono figurare separatamente, in quanto sottovoce della voce 11 del passivo, nello stato partimoniale degli enti creditizi, afta salva la riserva di rivalutazione che figura nella voce 12.
Storico versioni
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