Art. 24

Voci fuori bilancio: voce 1 - Rischi eventuali

In vigore dal 8 dic 1986
Questa voce comprende tutte le operazioni con le quali un ente creditizio ha garantito le obbligazioni di un terzo. L'allegato precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di rischio eventuale che sia rilevante rispetto alle attività dell'ente. I rischi eventuali derivanti da effetti ceduti a risconto devono essere inclusi in questa voce solo qualora la legislazione nazionale non disponga altrimenti. Lo stesso vale anche per le accettazioni diverse dalle accettazioni proprie. Gli avalli e la attività costituite in garanzia comprendono tutte le garanzie concesse e tutte le attività costituite in garanzia per conto di terzi, in particolare gli avalli e le lettere di credito irrevocabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Voci fuori bilancio: voce 1 - Rischi eventuali (Art. 24 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo