Art. 20

Passivo: voce 3 - Debiti rappresentati de un titolo di credito

In vigore dal 8 dic 1986
1. Questa voce comprende tanto le obbligazioni quanto i debiti rappresentati da un titolo cedibile, in particolare i certificati di deposito e valori similari, nonché le accettazioni proprie e le cambiali in circolazione. 2. Sono considerate accetazioni proprie unicamente le accettazioni emesse dall'ente creditizio per il proprio rifinanziamento e sulle quali esso figura come primo debitore ("trattario").
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Passivo: voce 3 - Debiti rappresentati de un titolo di credito (Art. 20 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo