Art. 16

Attivo: voce 4 - Crediti verso la clientela

In vigore dal 8 dic 1986
Per crediti verso la clientela si intendono tutti gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti verso clienti nazionali o esteri che non sono enti creditizi, a prescindere dalla loro specifica denominazione. Ne sono esclusi soltanto i credito che sono rapprasentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti nella voce 5 dell'attivo.
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Attivo: voce 4 - Crediti verso la clientela (Art. 16 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo