Art. 13
Attivo: voce 1 - Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali
In vigore dal 8 dic 1986
1. La consistenza di cassa comprende le valute aventi corso legale, ivi comprese le banconote e le monete divisionali estere.
2. Possono essere iscritte in questa voce unicamente le disponibilità presso la Banca centrale e gli uffici postali del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio. Queste disponibilità devono essere esigibili in qualsiasi momento. Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce 3 dell'attivo) o come crediti verso clienti (voce 4 dell'attivo).
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