Art. 13

Attivo: voce 1 - Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali

In vigore dal 8 dic 1986
1. La consistenza di cassa comprende le valute aventi corso legale, ivi comprese le banconote e le monete divisionali estere. 2. Possono essere iscritte in questa voce unicamente le disponibilità presso la Banca centrale e gli uffici postali del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio. Queste disponibilità devono essere esigibili in qualsiasi momento. Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce 3 dell'attivo) o come crediti verso clienti (voce 4 dell'attivo).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attivo: voce 1 - Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali (Art. 13 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo