Art. 8

In vigore dal 8 dic 1986
1. Le attività che l'entre creditizio abbia ceduto in pegno a garanzia di debiti propri o di terzi, oppure siano state da esso date in garanzia a terzi devono figurare nellw rispettive voci dello stato partimoniale. 2. Le attività costituite in pegno o depositate in garanzia presso l'ente creditizio devono figurare nel suo stato partimoniale soltanto quando si tratti di depositi in contante presso questo stesso ente creditizio.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo