Art. 6
In vigore dal 8 dic 1986
1. Gli attivi aventi carattere subordinato sono indicati separatamente come sottovoci delle poste dello schema e delle sottovoci create a norma dell'.
2. Hanno carattere subordinato gli attivi rappresentati o no da un titolo ai quali si collegano dei diritti che possono essere esercitati in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, solo dopo quelli degli altri creditori.
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