Art. 11

In vigore dal 8 dic 1986
Sono claddificate "a vista" soltanto le somme che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso, o per le quali siano stabiliti una durata o un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.
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Art. 11 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo