Art. 10

In vigore dal 8 dic 1986
1. I fondi che un ente creditizio gestisce in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel suo stato patrimoniale solo se l'ente è titolare delle attività ak essi afferenti. L'importo totale delle attività e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori bilancio, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta o procedure analoghe dell'ente creditizio. 2. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato partimoniale.
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