Art. 15

Attivo: voce 3 - Crediti verso enti creditizi

In vigore dal 8 dic 1986
1. Sono considerati crediti verso enti creditizi tutti i crediti derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio verso enti creditizi nazionali ed esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie. Ne sono esclusi soltanto i crediti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 5 dell'attivo. 2. Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all', paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che corrispondono alla definizione di cui all' della direttiva 77/780/CEE. I crediti verso imprese che non rispondono alle predette condizioni devono essere esposti nella voce 4 dell'attivo.
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