Art. 17
Attivo: voce 5 - Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
In vigore dal 8 dic 1986
1. Questa voce comprende le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici; le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso emessi da questi ultimi devono essere tuttavia iscritti in questa voce soltanto se non rientrano nella voce 2 dell'attivo.
2. Sono inoltre assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.
3. Nella sottovoce 5 b) possono figurare soltanto le obbligazioni proprie riacquistate e negoziabili.
Storico versioni
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