Art. 14

Attivo: voce 2 - Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale

In vigore dal 8 dic 1986
1.Questa voce comprende sotto a), in quanto titoli pubblici a valori assimilati, i buoni del tesoro, i certificati del tesoro ed altri titoli di credito analoghi di enti pubblici, purché siano ammessi al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio. I titoli di enti pubblici che non rispondono al predetto requisito vanno indicati nella sottovoce 5 a) dell'attivo. 2. Questa voce comprende sotto b), in quanto effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale, tutti gli effetti in portafoglio acquistati da un ente creditizio o da un cliente qualora, secondo la legislazione nazionale, siano ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio.
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Attivo: voce 2 - Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale (Art. 14 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo