Art. 19

Passivo: voce 2 - Debiti verso clienti

In vigore dal 8 dic 1986
1. Questa voce comprende gli importi, qualunque sia la loro denominazione nella fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli enti creditizi ai sensi dell'. Ne sono esclusi soltanto i debiti rappresentati da obbligazioni o da altri titoli i quali vanno iscriti nella voce 3 del passivo. 2. Sono considerati depositi a risparmio unicamente i fondi che rispondono alle condizioni prescritte al riguardo dalla legislazione nazionale. 3. I buoni fruttiferi possono figurare nella sottovoce corrispondente solo se non rappresentati da un titolo cedibile.
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Passivo: voce 2 - Debiti verso clienti (Art. 19 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo