Art. 19
Passivo: voce 2 - Debiti verso clienti
In vigore dal 8 dic 1986
1. Questa voce comprende gli importi, qualunque sia la loro denominazione nella fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli enti creditizi ai sensi dell'.
Ne sono esclusi soltanto i debiti rappresentati da obbligazioni o da altri titoli i quali vanno iscriti nella voce 3 del passivo.
2. Sono considerati depositi a risparmio unicamente i fondi che rispondono alle condizioni prescritte al riguardo dalla legislazione nazionale.
3. I buoni fruttiferi possono figurare nella sottovoce corrispondente solo se non rappresentati da un titolo cedibile.
Storico versioni
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