Art. 22

Passivo: voce 9 - Capitale sottoscritto

In vigore dal 8 dic 1986
Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente creditizio in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformenente alla legislazione nazionale.
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Passivo: voce 9 - Capitale sottoscritto (Art. 22 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo