Art. 18

Passivo : voce 1 - Debiti verso enti creditizi

In vigore dal 8 dic 1986
1. Per debiti verso enti creditizi si intendono tutti i debiti, derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio nei confronti di enti creditizi nazionali o esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie. Ne sono esclusi soltanto i debiti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 3 del passivo. 2.Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all', paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario, come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che rientrano nella definizione dell' della direttiva 77/780/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Passivo : voce 1 - Debiti verso enti creditizi (Art. 18 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo