Art. 1

In vigore dal 8 dic 1986
1. Gli , l', paragrafi 1,3,4 e 5, gli , l', paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'artilolo 42, prima frase, l', paragrafo 1, gli , l'articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli, 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all' della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. 2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli (stato partimoniale) o 23-26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE equivale al rinvio agli (stato partimoniale) o 27 e 28 (contro profitti e perdite) della presente direttiva. 3. I rinvii operati dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si devono intendere come rinvii a questi ultimi articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 35 a 39 della presente direttiva. 4. Qualora le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo si riferiscano a voci dello stato patromoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, esse si devono intendere come aventi ad oggetto le voci dell' della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti valori delle attività e delle passività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo