Art. 5
Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:
In vigore dal 8 dic 1986
- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,
- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,
- i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo,
- i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo.
Storico versioni
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