Art. 5

Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:

In vigore dal 8 dic 1986
- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo, - i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo, - i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo, - i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate: (Art. 5 Direttiva (UE) 1986/635) — Testo vigente | Portale Normativo