Art. 9

In vigore dal 8 dic 1986
1. In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all'ammontare complessivo del prestito. 2. Se, nel caso di un prestito concesso da un consorzio di cui al paragrafo 1, l'ammontare dell'apporto garantito da un ente creditizio è superiore all'importo effettivamente concesso, detto ente deve far figurare l'eventuale importo aggiuntivo della garanzia fra la passività eventuali, fuori bilancio (nella voce 1, secondo trattino).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo