Art. 12

In vigore dal 8 dic 1986
1. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono operazioni mediante le quali un ente creditizio o un cliente (il "cedente") vende ad un altro ente creditizio o ad un altro cliente (il "cessionario") elementi di attivo che gli appartengono - ad esempio effetti, crediti o valori mobiliari - con l'accordo che ad una data successiva gli stessi elementi di attivo saranno retrocessi al cedente, ad un prezzo convenuto. 2. Se il cessionario si impegna a riconsegnare i valori ad una data determinata o da determinarsi dal cedente, si tratta di una operazione assimilabile al riporto. 3. Se invece il cessionario ha solo la facoltà di consegnare elementi di attivo al prezzo di cessione o ad un altro prezzo previamente convenuto e a data determinata o da determinarsi da parte sua, si tratta di una operazione di vendita con opzione di riscatto. 4. Nel caso delle operazioni di cui al paragrafo 2, gli elementi di attivo trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato per la vendita dal cedente deve essere indicato quale debito verso il cessionario. Inoltre, l'importo degli elementi attivi trasferiti deve essere menzionato nell'allegato dei conti del cedente. Il cessionario non può far figurare gli elementi di attivo trasferiti nel suo stato patrimoniale; il prezzo di acquisto pagato dal cessionario deve essere indicato quale credito sul cedente. 5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale gli elementi di attivo trasferiti, i quali deveno figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve esporre nella voce 2 fuori bilancio un importo corrispondente al prezzo convenuto in caso di riscatto. 6. Le operazioni a termine su divise, le operazioni a termini in borsa, le operazioni di emissione di obbligazioni in cui l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni prima della loro scadenza, nonché eventuali operazioni affini, non costituiscono operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi del presente articolo. SEZIONE 4 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
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Art. 12 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo